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«Ho lasciato il lavoro per la famiglia»: quando dà diritto all’assegno divorzile

Immagine del redattore: infostudiolegalemm
infostudiolegalemm
10 ott 2019
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 10 ago



Dopo le Sezioni Unite del 2018 l’assegno non serve più a ricostruire il tenore di vita, ma a compensare uno squilibrio. Le pronunce del 2024-2026 stabiliscono chi deve provare che cosa — e su questo la Cassazione non parla con una voce sola.

Il caso

Una donna di quarantatré anni, che durante il matrimonio ha rinunciato al lavoro per dedicarsi ai figli e alla casa consentendo al marito di costruire la carriera, chiede in sede di divorzio un assegno superiore a quello di mantenimento fissato in separazione. Il marito si oppone: in quella sede le era già stata attribuita, a titolo compensativo, la proprietà esclusiva della casa coniugale con box.

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda (sent. 11 giugno 2019, n. 12255), applicando la valutazione integrata di condizioni economiche, capacità reddituale del marito, durata del matrimonio e contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio familiare.

Il quadro dopo le Sezioni Unite

La sentenza n. 18287/2018 ha superato il criterio dell’autosufficienza economica introdotto l’anno prima da Cass. n. 11504/2017 e ha riconosciuto all’assegno una funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa. È caduta anche la struttura bifasica del giudizio: i criteri dell’art. 5, comma 6, della legge 898/1970 sono parametri pari-ordinati, che il giudice applica sia per stabilire se l’assegno spetta sia per quantificarlo (Sez. I, n. 26520/2024).

Non si torna però al tenore di vita matrimoniale, parametro ormai superato: ciò che rileva è il ruolo e il contributo dato dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro.

Che cosa deve provare chi chiede l’assegno

Qui si gioca la causa. Occorre un accertamento rigoroso del fatto che lo squilibrio esistente al momento del divorzio sia l’effetto del sacrificio sopportato a favore delle esigenze familiari, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Sez. I, nn. 19670/2025 e 20412/2025). In mancanza di quel nesso causale l’assegno può fondarsi soltanto sulla funzione assistenziale, la cui soglia è ben più bassa: non il tenore di vita, ma l’assenza di mezzi sufficienti a un’esistenza dignitosa.

Le due componenti vanno distinte. Quella compensativa ristora la rinuncia a realistiche occasioni professionali, che il richiedente deve dimostrare. Quella perequativa guarda al contributo dato alla vita familiare e al patrimonio dell’altro, e prescinde dalla prova di una rinuncia (n. 24759/2025).

Il punto in cui la giurisprudenza oscilla

Accanto al rigore, la Cassazione ammette un impianto probatorio molto agevolato. La prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, perché l’accordo sulla ripartizione dei ruoli non viene di regola messo per iscritto: la conduzione univoca della vita familiare, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta (n. 26520/2024). Il nesso può essere accertato in via presuntiva senza prova diretta di un accordo esplicito sulla rinuncia (n. 23533/2026), e il divario economico fra gli ex coniugi è stato ritenuto fatto di per sé idoneo a fondare la presunzione del contributo (n. 1130/2026).

«Accertamento rigoroso» e «il divario basta a presumere» convivono male. In concreto l’esito dipende in larga misura dal giudice di merito, il cui convincimento fondato su presunzioni è sindacabile in legittimità solo nei limiti ristretti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ragione in più per costruire la prova anziché affidarsi alla presunzione.

Due questioni che il caso di Roma anticipava

La prima è l’obiezione del marito. Gli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione non valgono come compensazione del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare: l’accertamento dei presupposti dell’assegno si compie con riferimento al momento del divorzio, non a quello della separazione (n. 24759/2025). L’attribuzione della casa coniugale, oggi, non chiude la partita.

La seconda riguarda ciò che accade dopo. La stabile convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge non comporta la perdita automatica e integrale dell’assegno: fa venir meno la componente assistenziale, ma resta il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa, di cui il richiedente deve provare i presupposti (S.U. n. 32198/2021).

Che cosa significa, in concreto

Per chi chiede l’assegno la prova si costruisce con documenti, non con affermazioni: buste paga anteriori alla rinuncia, dimissioni con la relativa data, interruzione della contribuzione previdenziale, offerte declinate, testimoni sull’organizzazione dei ruoli, e ricostruzione della progressione di carriera dell’altro coniuge nello stesso arco temporale. È quest’ultimo accostamento — la curva che si ferma accanto alla curva che sale — a rendere visibile il nesso.

Per chi resiste, la difesa va svolta in modo specifico e tempestivo: il principio di non contestazione opera anche qui, e le allegazioni lasciate cadere diventano fatti pacifici. Vanno documentati il proprio apporto alla cura della famiglia e, soprattutto, le occasioni professionali che l’altro aveva concretamente a disposizione e non ha perso.

Fonti:

Cass., Sez. Unite, sent. n. 18287/2018 e sent. n. 32198/2021. Cass., Sez. I: ord. n. 26520/2024; ord. 16 luglio 2025, n. 19670; ord. 21 luglio 2025, n. 20412; ord. 8 settembre 2025, n. 24759; ord. 19 gennaio 2026, n. 1130; ord. 19 luglio 2026, n. 23533 — art. 5, comma 6, l. 1° dicembre 1970, n. 898. Nel caso: Tribunale di Roma, Sez. I, sent. 11 giugno 2019, n. 12255.



 
 

Studio Legale Mella

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