Adottare il figlio del coniuge: se il figlio di primo letto dice no, l’adozione non si fa


Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 134. Il dissenso del figlio maggiorenne di chi adotta è insuperabile, anche quando è motivato apertamente da ragioni di eredità e i rapporti fra padre e figlio sono interrotti da anni. Una decisione destinata a incidere su molte famiglie ricomposte.
Il caso
Un uomo, divorziato e risposatosi nel 2017, chiede di adottare la figlia maggiorenne della moglie. La ragazza vive con la madre e con il ricorrente insieme alle proprie bambine; sentita dal giudice, dichiara di non aver mai conosciuto il padre biologico e di considerare l’uomo un genitore.
Il figlio nato dal primo matrimonio nega l’assenso: rapporti interrotti da anni, rancore per torti attribuiti al padre, e una ragione dichiarata con franchezza — tutelare la propria posizione di erede legittimo.
Il Tribunale di Imperia si trova senza margini. La legge permette di superare il dissenso del coniuge non convivente quando è ingiustificato, ma nulla prevede per il figlio maggiorenne. Solleva quindi questione di legittimità costituzionale: se coniuge e figlio non conviventi sono in posizione analoga, perché trattarli diversamente?
Il quadro normativo
L’art. 297 c.c. richiede l’assenso del coniuge non legalmente separato e dei genitori dell’adottando. Quello dei figli maggiorenni dell’adottante non compare nel testo: è stato aggiunto dalla stessa Corte costituzionale, che con le sentenze n. 557/1988 e n. 245/2004 ha rimosso il divieto di adottare per chi avesse discendenti, subordinandolo però al loro consenso. Il secondo comma gradua poi la forza del veto: il rifiuto dei genitori dell’adottando è sempre superabile, quello del coniuge convivente non lo è mai, quello del coniuge non convivente può essere disatteso se ingiustificato. Per i figli maggiorenni non è prevista alcuna valvola.
La decisione
La Corte dichiara la questione non fondata. Il confronto proposto dal giudice rimettente non regge, perché il termine di paragone scelto — il coniuge non convivente — poggia su una ragione che non si trasferisce al rapporto di filiazione.
La non convivenza, spiega la Consulta, significa cose diverse nei due rapporti. Fra coniugi la coabitazione è oggetto di un obbligo che nasce dal matrimonio (art. 143 c.c.): il distacco non concordato segnala che la comunione materiale e spirituale si sta disgregando e può evolvere nella separazione e nello scioglimento del vincolo. Fra genitore e figlio adulto la fine della convivenza è invece l’esito ordinario dell’autonomia raggiunta: non incide sull’esistenza del legame, che non è mai soggetto a cessazione e permane anche quando l’affetto si è deteriorato.
Da qui la conclusione: la graduazione prevista per il coniuge si spiega con la mutevolezza giuridica del rapporto matrimoniale. Per i figli non è configurabile, perché lo status di figlio non muta.
La Corte aggiunge che la vincolatività assoluta non è irragionevole: risponde all’esigenza, altrettanto meritevole, di preservare i rapporti familiari preesistenti. Costituire un nuovo vincolo contro la volontà dei figli può alterare gli equilibri affettivi del nucleo d’origine o aggravare situazioni già conflittuali. La norma rende perciò il figlio partecipe di una scelta destinata a riflettersi su relazioni che già esistono.
Che cosa significa per chi si trova in questa situazione
Il primo dato da mettere in conto è che il consenso dei propri figli adulti non è un passaggio formale: è una condizione di ammissibilità. Nessun giudice potrà superarlo, quali che siano le motivazioni del rifiuto e per quanto inesistenti siano i rapporti. Neppure l’ammissione esplicita di un movente successorio, come nel caso deciso, sposta l’esito.
Ne discende un’indicazione pratica: la conversazione con i figli va affrontata prima di avviare la procedura. Iniziare un percorso destinato a bloccarsi produce solo costi e un ulteriore inasprimento dei rapporti.
Dove il dissenso sia irremovibile, resta da valutare se altri strumenti possano avvicinare in parte il risultato: disposizioni testamentarie nei limiti della disponibile, donazioni, designazioni in polizze vita. Nessuno crea il rapporto di filiazione, ma alcuni rispondono alle esigenze concrete che spingevano verso l’adozione.
Un’ultima notazione: la Corte non ha stabilito che le ragioni del figlio siano buone, ma che non spetta al giudice sindacarle. È una scelta sulla ripartizione dei poteri, non un giudizio sul merito del rifiuto.
Corte costituzionale, sent. 21 luglio 2026, n. 134 — artt. 291, 296, 297, 300 c.c.;
art. 3 Cost. Nel testo: Corte cost. nn. 557/1988, 345/1992, 245/2004, 209/2022, 135/2023, 5/2024, 33/2025, 53/2025; Cass. civ. nn. 6925/1986, 2426/2006, 7667/2020.



